Come Costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica

Come Costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)


In generale un’associazione è un gruppo di persone che dotandosi di regole interne condivise (statuto) decide di perseguire una scopo comune solitamente di carattere sociale come ad esempio l’organizzazione sportiva nel nostro caso.
Lo scopo può anche essere culturale o di natura sociale intesa come attività di beneficienza o di aiuto al prossimo.
Le ASD sono anche APS (Associazioni di Promozione Sociale) in quanto lo scopo sportivo è considerato dal legislatore (giustamente) come attiva volta a migliorare il benessere psicofisico della popolazione e la conseguente diminuzione di malattie.
La principale caratteristica di un’associazione è che non svolge, almeno in prevalenza, un’attività commerciale finalizzata al perseguimento di un utile, ma ha come scopo un’attività no profit finalizzata al soddisfacimento di bisogno socialmente rilevanti.
Questo di fatto vuol dire che le ASD (o APS o ASC) non possono distribuire utili ai soci a fine anno.
Esse però POSSONO fare attività commerciale (meglio se in forma non prevalente) e pagare le persone che vi lavorano all’interno sia con contratti regolari che usando le agevolazioni previste nel caso delle ASD (agevolazione non valida per le APS) ovvero i contratti sportivi (solo per talune figure e a certe condizioni), meglio conosciuti per la possibilità di pagare fino a 7500 euro esentasse a tali collaboratori.

Per costituire e aprire un'associazione, che voglia seriamente perseguire i suoi scopi e beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista dal nostro ordinamento per gli enti associativi, è necessario:
        1) determinare lo scopo dell’associazione (culturale, sportivo, di promozione, solidaristico ecc...), e la sua attività specifica. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
        2) preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell'associazione, necessari per creare una associazione, inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale (TUIR).
        3) andare presso uno sportello dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento).
         - E’ necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale
         - andare quindi presso un ufficio postale e pagare la tassa di registro che attualmente è di 200 euro
         - acquistare 1 marca da bollo ogni 100 righe da applicare su entrambi gli atti
         - tornare all’Agenzia delle Entrate e depositare gli atti bollati in duplice copia.
         - una volta registrata, avete terminato la procedura per costituire una associazione, che potrà quindi iniziare la sua attività.

NB. Importante verificare la necessità di effettuare il modello EAS entro 60 gg con il proprio commercialista.

Una volta terminata la registrazione all'Agenzia delle Entrate è necessario provvedere alla Registrazione delle ASD al Registro delle Associazioni Sportive del Coni denominato in breve "Registro Coni". 
Per effettuare tale iscrizione è necessario farlo o tramite una Federazione di riferimento se si intende fare attività agonistica federale o tramite un Ente di Promozione Sportiva come il nostro che si preoccuperà di svolgere le pratiche di affiliazione e registrazione.

Per effettuare tale procedura sarà necessario inviare via mail a info@associazionisportiveitaliane.it copia telematica dei seguenti documenti:

   - Atto Costitutivo e Statuto registrati (quelli con i timbri)
   - Attribuzione Codice Fiscale (ed eventuale Partita Iva) dell'AE
   - Documento di Identità del Presidente della ASD
   - Modulo richiesta affiliazione ad ASI che potete scaricare a questo link:
 http://www.asinazionale.it/documenti/Modulistica/Modulo%20Affiliazione%20Mod.1.pdf 

A quel punto vi sarà inviata tutta la documentazione inerente l'iscrizione e l'affiliazione.

La  procedura descritta è necessaria sia per ottenere i benefici fiscali previsti dalle leggi tributarie a favore degli enti no profit, sia per tutelare civilmente l'associazione e i suoi soci.
Nello statuto e nell’atto costitutivo di un’associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.
Tali requisiti devono essere fissati nello statuto e nell'atto costitutivo, necessari per fondare un'associazione, atti che rappresentano un vero e proprio contratto, con cui i soci si impegnano a perseguire un comune scopo. Questi atti devono prevedere tutti in requisiti legali e fiscali previsti dalla normativa vigente.

Nello statuto dell’associazione devono essere necessariamente previsti questi organi:
        - il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea, che è l'organo esecutivo dell'associazione e prende le decisioni inerenti all'organizzazione e all'attività;
        - il Presidente, eletto dall'assemblea dei soci, che dirige l'ente e lo rappresenta anche in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
        - l’Assemblea dei Soci, che si riunisce annualmente per approvare il bilancio sociale e il programma annuale delle attività e decide su quanto sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. Inoltre, alla scadenza dei rispettivi mandati elegge gli organi dell'associazione. Solo l'assemblea può deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione

Un'associazione che si costituisce regolarmente e seguendo semplici principi di corretta gestione, può beneficiare di un vantaggioso regime fiscale. Leattività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati  non sono in alcun modo tassati.  Questo vuol dire che l’associazione può  ricevere corrispettivi dai soci per la partecipazione  alle  attività  organizzate per il raggiungimento dello scopo fissato dallo statuto (corsi, seminari, gite, convegni ecc....), senza alcun obbligo fiscale. Per svolgere tale attività non è necessario avere Partita Iva, ma basta che l’associazione sia titolare di un Codice Fiscale, che viene  rilasciato in fase di registrazione.

Per ottenere tali benefici fiscali, è però necessaria:

        - una corretta redazione della statuto, che deve comprendere i requisiti e i vincoli richiesti dalla legge tributaria;
        - una corretta gestione dell’associazione, che deve essere effettivamente partecipata
        - una corretta redazione  degli atti associativi, come i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, Assemblea, la lista soci, il bilancio annuale.

L'associazione potrà scegliere di svolgere oltre all'attività non commerciale, anche attività tipicamente commerciale verso i terzi non soci. Questa attività commerciale però dovrà essere marginale e mai preponderante rispetto all'attività non commerciale e per realizzarla è necessaria l'apertura della partita Iva.
Naturalmente i corrispettivi ricavati sono dell'ente associativo e non possono essere considerati degli "utili" da distribuire ai soci.
Gli amministratori e organizzatori potranno ricevere dei compensi in relazione all’attività svolta a favore dell’ente.
L’associazione può assumere del personale, anche tra gli stessi soci fondatori
Le associazioni si finanziano tramite le quote sociali, le somme corrisposte dai soci per partecipare a determinate attività, eventuali attività commerciali, raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici, sponsor
Tramite queste entrate la ASD avrà un suo patrimonio che è vincolato al raggiungimento delle finalità associative e non può essere diviso tra i soci, l'ente si finanzia e persegue i suoi scopi.  Quindi, quanto conferito o versato dai soci (beni o denaro) non può mai  essere restituito ai soci stessi. Inoltre, il patrimonio funge da garanzia a favore di terzi che vantano crediti nei confronti dell’associazione. Diversamente, i creditori dei singoli soci non possono mai rivalersi sul fondo comune.
L’associazione può conseguire alla fine dell’anno un avanzo economico (non è un utile), che verrà accantonato e trascritto nel bilancio dell’anno successivo e che dovrà essere impiegato per il perseguimento delle finalità sociali. 
In caso di scioglimento della ASD il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre strutture no-profit aventi medesimo scopi sociali.

Per avere un aiuto sulla costituzione di una ASD chiamateci o scriveteci e saremo lieti di fornirvi tale servizio ad un costo molto basso.

info@associazionisportiveitaliane.it
Tel: 331.3729506